IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULLE C.D. “AREE IDONEE” ALLO SVILUPPO FOTOVOLTAICO
Sentenza Consiglio di Stato 10383/2025Il Consiglio di Stato si è pronunciato in relazione alla diatriba circa la natura alternativa ovverocumulativa dei criteri di cui alle lettere c-ter e c-quater dell’art. 20, c. 8, D.Lgs. n. 199/2021,disciplinanti le aree qualificate ex lege “idonee” allo sviluppo di impianti di produzione di energiada fonti rinnovabili (impianti FER) 1 .La vicenda giudiziaria aveva origine in seguito al ricorso promosso dinanzi al T.A.R. Toscanaavverso un diniego, da parte di un Comune toscano, alla P.A.S. presentata dalla società di sviluppofotovoltaico. Il T.A.R. Toscana accoglieva il ricorso; di conseguenza il Comune impugnava lasentenza dinanzi al Consiglio di Stato. Tra i motivi di appello, il Comune censurava la sentenza diprimo grado nella parte in cui afferma che i requisiti di cui alle lettere c-ter 2 e c-quater 3 , art. 20, co.8, d.lgs. 199/2021, sarebbero alternativi, sostenendo che la previsione di cui alla lett. c-quater nonpuò che ritenersi concorrente rispetto ai requisiti già individuati dalle lettere precedenti delcomma 8, ivi compresa la c-ter.Il Consiglio di Stato dichiarava infondato il motivo d’appello, ritenendo che il rapporto tra la letterac-ter e la lettera c-quater sia di autonomia e di alternatività e non di necessaria concorrenza.Perveniva a tale conclusione tramite un'interpretazione di natura letterale (basata sul dettato delcomma 8 dell’art. 20, che contiene un elenco di tipologie di aree idonee sottese dal medesimoalinea) e di natura teleologica (l’intervento normativo che ha aggiunto la lettera c-quater èevidentemente ispirato a una ratio favorevole all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili e,quindi, all’estensione delle aree idonee).1 Pur essendo il D.Lgs. n. 199/2021 stato oggetto di abrogazione mediante l’emanazione del T.U. Rinnovabili, che oggi
contiene una disciplina omnicomprensiva dello sviluppo di impianti FER, la sentenza riveste particolare importanza
perché contiene un principio applicabile anche in sede di interpretazione del T.U. Rinnovabili, nonché, in ragione del
principio tempus regit actum, ai giudizi ancora pendenti incardinati in vigenza del D.Lgs. n. 199/2021.
2 “esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano,
in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i
cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri”.
3 “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei
beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente
lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre
chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti
autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree
sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387”.
La sentenza illustra un principio di particolare rilevanza in materia di sviluppo di impianti FER,risolvendo un contrasto giurisprudenziale che aveva portato a una forte difformità diorientamento tra tribunali amministrativi regionali (vedasi, da un lato, T.a.r. per la Lombardia, sez.IV, 31 gennaio 2025, n. 351 e, dall’altro lato, T.a.r. per la Toscana, sez. II, 25 novembre 2024, n.1359).
