Anche nelle società sottoposte a controllo pubblico deve procedersi all’individuazione del “titolare effettivo” ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 20, D.Lgs. n. 231/2007). È quanto chiarito nel novembre 2025 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che ha quindi superato l’orientamento passato della Banca d’Italia che suggeriva la non necessità di proseguire nella ricerca del titolare effettivo in presenza di una pubblica amministrazione controllante, in quanto quest’ultima è soggetto a “basso rischio”.
La ricerca del “titolare effettivo” rientra tra gli obblighi di adeguata verifica della clientela, oggetto della normativa antiriciclaggio che negli ultimi anni si è rafforzata anche in ragione del recepimento di direttive europee. La ricerca deve essere effettuata caso per caso dai soggetti obbligati a effettuare i controlli di adeguata verifica della clientela (inclusi, inter alia, i professionisti, le banche, gli intermediari, i consulenti finanziari).
Nel caso delle società pubbliche, può generalmente affermarsi che il titolare effettivo sia individuabile tramite il criterio residuale dell’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007, coincidendo con il soggetto avente rappresentanza legale dell’ente.