IL GIUDICE AMMINISTRATIVO NON HA GIURISDIZIONE IN RELAZIONE ALLE VICENDE CHE AFFERISCONO ALLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO PUBBLICO

Sentenza T.A.R. Lombardia – Brescia n. 908/2024

Il T.A.R. Lombardia – Brescia con sentenza n. 908/2024 si è pronunciato in esito ad una
controversia avente ad oggetto la asserita illegittimità della revoca/risoluzione anticipata, da parte
della stazione appaltante, di un contratto d’opera intellettuale affidato ad un operatore privato.
il T.A.R. – ponendosi nel solco di un percorso giurisprudenziale consolidato (Cons. Stato, Sez. III,
18/03/2022, n. 1984; Cons. Stato, Sez. V, 27/01/2022, n. 590) - ha dichiarato inammissibile il
ricorso per difetto di giurisdizione, affermando che sono devolute alla cognizione del giudice civile
tutte le controversie aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto successiva
all’affidamento. E ciò a prescindere dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione nell’atto di
risoluzione (nel caso di specie, denominato “revoca”, ma qualificabile sostanzialmente come una
risoluzione contrattuale per inadempimento).
Da ciò consegue che le vicende relative alla revoca/risoluzione per inadempimento la cui
legittimità sia contestata dal privato, in quante afferenti alla fase esecutiva dell’appalto, sono
conoscibili dal giudice ordinario e non dal TAR.
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IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULLE C.D. “AREE IDONEE” ALLO SVILUPPO FOTOVOLTAICO