IL GIUDICE AMMINISTRATIVO NON HA GIURISDIZIONE IN RELAZIONE ALLE VICENDE CHE AFFERISCONO ALLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO PUBBLICO
Sentenza T.A.R. Lombardia – Brescia n. 908/2024
Il T.A.R. Lombardia – Brescia con sentenza n. 908/2024 si è pronunciato in esito ad unacontroversia avente ad oggetto la asserita illegittimità della revoca/risoluzione anticipata, da partedella stazione appaltante, di un contratto d’opera intellettuale affidato ad un operatore privato.il T.A.R. – ponendosi nel solco di un percorso giurisprudenziale consolidato (Cons. Stato, Sez. III,18/03/2022, n. 1984; Cons. Stato, Sez. V, 27/01/2022, n. 590) - ha dichiarato inammissibile ilricorso per difetto di giurisdizione, affermando che sono devolute alla cognizione del giudice civiletutte le controversie aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto successivaall’affidamento. E ciò a prescindere dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione nell’atto dirisoluzione (nel caso di specie, denominato “revoca”, ma qualificabile sostanzialmente come unarisoluzione contrattuale per inadempimento).Da ciò consegue che le vicende relative alla revoca/risoluzione per inadempimento la cuilegittimità sia contestata dal privato, in quante afferenti alla fase esecutiva dell’appalto, sonoconoscibili dal giudice ordinario e non dal TAR.
